Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che ha finalmente introdotto una disciplina positiva dei principi regolanti la relazione di cura, la Pianificazione condivisa delle cure e le Disposizioni Anticipate di Trattamento o DAT (meglio conosciute come testamento biologico o biotestamento).
Nel Testamento biologico è possibile esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari.
A titolo esemplificativo si potrà, quindi, scegliere se si vorrà o meno essere sottoposti a rianimazione cardio-polmonare, alla respirazione assistita, se si vorrà o meno subire interventi chirurgici di urgenza, essere idratati o nutriti artificialmente, essere sottoposti a dialisi, subire trasfusioni di sangue, se essere sottoposti a terapie antibiotiche e molto altro.
Abbiamo preparato un documento che presenta e spiega in modo chiaro gli articoli della legge. Clicca sul bottone qui sotto per scaricarlo.
Un requisito per la validità del Testamento Biologico (oltre la maggiore età e la capacità di intendere e volere) è aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle tipologie dei trattamenti e sulle conseguenze/rischi delle scelte operate.
Il dott. Giorgio Zanardo, medico anestesista e rianimatore ULSS2, durante il suo intervento al convegno sul Testamento Biologico organizzato dalla Fondazione Tina Anselmi, ha cercato di rispondere alle principali domande sulle cure e i trattamenti medici utili alla redazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento.
Abbiamo predisposto un modello per la compilazione del Testamento Biologico, puoi richiederlo gratuitamente compilando il form.
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