Il contratto assicurativo a tutela di una persona con disabilità
Stipulare un contratto assicurativo può rivelarsi un buon modo per tutelare una persona in stato di fragilità e lo stesso legislatore, consapevole dell’utilità di un simile strumento, ha deciso, nell’ambito della Legge sul “dopo di noi” (legge del 22 giugno 2016, n. 112), di elevare l’importo dei premi assicurativi di cui è possibile detrarre il 19% dalle imposte a 750 euro per le polizze sul “rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave”.
Ma come possiamo essere sicuri che tali risorse verranno effettivamente utilizzate per il bene della persona disabile quando i suoi genitori non ci saranno più?
La Fondazione Tina Anselmi offre a tal proposito delle modalità in grado di sfruttare tale opportunità usufruendo di almeno sette vantaggi che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti:
- Aumento consistente del beneficio fiscale;
- Aumento dell’importo destinabile alla copertura del premio usufruendo del beneficio fiscale;
- Possibilità di destinare al pagamento del premio risorse provenienti da soggetti diversi;
- Possibilità di utilizzare tale benefici a favore di qualsiasi soggetto svantaggiato;
- Le somme così accumulate potranno essere gestite in modo da non essere considerate ai fini del calcolo dell’ISEE;
- Presenza di un soggetto istituzionale che garantisce l’uso delle rendite;
- Possibilità di godere dei benefici analoghi a quelli di un trust senza doverlo costituire.
Tutto questo è possibile attraverso due semplici passaggi: l’apertura di un fondo nominativo e la stipula di un contratto assicurativo attraverso la Fondazione Tina Anselmi.
Approfondiamo ora alcuni benefici fiscali e vediamo insieme come procedere.
1. Aumento del beneficio fiscale
Mentre la legge citata prevede una detrazione del 19% è infatti possibile passare o ad una detrazione del 30% o alla deduzione dell’intero importo destinato al pagamento del premio. In quest’ultimo caso, in funzione del reddito e delle aliquote comunali o regionali, il beneficio può, in alcune situazioni, arrivare fino al 47% della somma destinata al pagamento del premio. Ciò è possibile in quanto si trasforma il pagamento del premio in una donazione a favore di un Ente del Terzo Settore, il che permette di usufruire i benefici previsti dalla normativa vigente per tali attività.
2. Aumento dell’importo destinabile alla copertura del premio usufruendo del beneficio fiscale
Proprio perché si opera nell’ambito delle donazioni è poi possibile aumentare notevolmente l’importo massimo che può essere destinato al pagamento del premio godendo del beneficio fiscale, che da 750 euro può passare a 30.000, nel caso si propenda per la detrazione del 30% o al 10% del reddito, qualora invece si preferisca utilizzare la deduzione dell’importo donato. In questo modo diventa possibile creare le condizioni affinché la persona disabile possa poter contare su una rendita adeguata.
3. Benefici fiscali a favore di qualsiasi soggetto svantaggiato
Può anche essere interessante ricordare come, mentre i benefici previsti dalla legge sul “Dopo di noi” possono essere utilizzati solo nel caso di un disabile grave (certificata con art.3 comma 3 L.n. 104/1992), attraverso l’intermediazione di una struttura filantropica come la Fondazione Tina Anselmi è possibile che il beneficiario ultimo delle risorse accumulate possa essere qualsiasi persona svantaggiata in ragione delle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
4. Nessuna variazione sull’ISEE della persona con disabilità
Inoltre tali somme non influiscono sull’ISEE della persona disabile. Ciò protegge il genitore dal rischio che le risorse così accumulate, magari facendo importanti sacrifici, possano rivelarsi controproducenti, in quanto potrebbero avere delle conseguenze negative sulle prestazioni a cui la persona disabile avrebbe eventualmente diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Infine, proprio perché non di proprietà della persona disabile, la famiglia potrà decidere di chiedere alla Fondazione di gestire tali risorse con maggiore flessibilità rispetto a quello che accadrebbe qualora fossero sottoposte al controllo di un giudice tutelare. In pratica si hanno gli stessi benefici di un trust senza doversi accollare i costi, spesso rilevanti, connessi alla sua costituzione e alla sua gestione.
Ulteriore garanzia è costituita dal fatto che la Fondazione Tina Anselmi, che sarà chiamata a gestire le risorse a favore della persona svantaggiata, è un ente d’erogazione che si limita a distribuire le risorse a sua disposizione e che quindi ha un rischio imprenditoriale praticamente nullo.
Come fare: apertura fondo e stipula polizza assicurativa
Per usufruire di tutti questi vantaggi è sufficiente contattare la Fondazione Tina Anselmi e chiedere la costituzione di un fondo nominativo a favore di uno specifico soggetto svantaggiato, cosa che può essere realizzata con grande rapidità, personalizzando un regolamento standard predisposto dalla Fondazione.
Quindi, dopo aver individuato il prodotto assicurativo che meglio risponde alle proprie esigenze, si farà una donazione pari all’importo del premio che dovrà essere pagato all’assicurazione chiedendo, attraverso lo strumento della donazione modale, che tali risorse vengano utilizzate per tale scopo.
A quel punto la Fondazione stipulerà il contratto assicurativo di cui sarà contraente e beneficiario e ogni anno verserà il premio utilizzando le risorse che le verranno trasferite come donazioni.
Quando poi saranno maturate le condizioni per il pagamento delle rendite, queste saranno versate alla Fondazione, la quale le utilizzerà per perseguire le finalità indicate da coloro che hanno costituito il fondo. Le erogazioni potranno essere fatte a favore degli enti che erogano i servizi alla persona svantaggiata o, con le opportune cautele, direttamente a quest’ultima. Naturalmente in questo secondo caso potrebbero entrare nel reddito della persona disabile ai sensi della lettera i) dell’art. 50 del TUIR.