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Cos’è un fondo nominativo per una persona con disabilità?

Uno degli strumenti che la Fondazione Tina Anselmi mette a disposizione delle persone con disabilità è l’apertura di un fondo nominativo: attraverso una donazione modale, si crea all’interno della Fondazione un fondo le cui disponibilità dovranno essere utilizzate esclusivamente per finanziare iniziative volte a migliorare la qualità della vita di quella specifica persona.

Dato che questo fondo è formalmente di proprietà della Fondazione che è un ente filantropico, i contributi ad esso destinati sono da considerarsi delle donazioni e quindi godono di tutti i vantaggi fiscali previsti nel nostro ordinamento per questa tipologia di liberalità. Ma ciò che è più importante è che la gestione di queste somme, che può avvenire coinvolgendo la famiglia del disabile o altra persona di fiducia da essa indicata, è comunque in capo ad un’istituzione che, salvo eventi imprevedibili, è destinata a durare nel tempo, non ha alcun rischio imprenditoriale, non ha conflitti d’interesse, ha una specifica competenza nella gestione finanziaria e patrimoniale, ha rapporti diretti con un numero consistente di enti non profit che erogano servizi a favore dei disabili.

La Legge 112 del 22 giugno 2016 (la cosiddetta legge sul ”Dopo di noi'”) ha introdotto in modo esplicito la possibilità di creare fondi dedicati a favore di singoli disabili. La legge prevede inoltre che, se questi fondi vengono costituiti con beni immobili o mobili registrati, questi ultimi possono rientrare nella disponibilità della famiglia alla scomparsa della persona disabile.

Per chiunque abbia un congiunto che si trova in una situazione di svantaggio, il fondo nominativo presso la Fondazione Tina Anselmi può rivelarsi una modalità molto efficace per:

  1. accumulare risorse in modo fiscalmente efficiente per far fronte ai bisogni specifici della persona svantaggiata e questo già nel “durante noi”. In pratica vi sono diverse spese a favore della persona disabile che non sono altrimenti deducibili, ma che lo possono diventare se vengono trasformate in donazioni a favore dell’intermediario filantropico con il vincolo di utilizzare queste risorse per finanziare progetti che avranno fra i propri beneficiari proprio la persona svantaggiata e che porranno essere individuati sulla base delle indicazioni della famiglia della persona disabile o di altra persona di sua fiducia;
  2. garantire alla persona svantaggiata delle risorse finanziarie con cui questa possa far fronte alle sue esigenze specifiche quando coloro che attualmente si prendono cura di lei, di norma i genitori, non ci saranno più, il classico “dopo di noi”. Ciò può avvenire tramite donazioni di modica entità che vengono investire, eventualmente utilizzando un contratto assicurativo, affinché siano disponibili quando il disabile ne avrà bisogno oppure donazioni più consistenti, anche attraverso lasciti e legati testamentari.

Naturalmente questi stessi obiettivi potrebbero essere perseguiti anche stipulando un trust. Rispetto all’utilizzo di un trust, la creazione di un fondo destinato ad una specifica persona disabile è però molto più rapida, semplice ed economica. Inoltre il tutto è regolato dalla normativa italiana, mentre l’istituto del trust prevede necessariamente l’utilizzo di norme che appartengono ad altri ordinamenti.

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