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Nuovo procedimento valutativo di base e certificato di disabilità

Il Decreto legislativo n. 62/2024 introduce un nuovo procedimento per la valutazione di base, volto alla valutazione medico legale della condizione di disabilità. Sostituisce tutti gli accertamenti oggi vigenti (invalidità civile, cecità, sordità, sordo-cecità, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza, per l’accesso alle agevolazioni fiscali tributarie, relative alla mobilità e per ogni altra prestazione prevista dalla legge).

L’ente accertatore unico definito dalla legge è l’INPS.

L’accertamento della condizione di disabilità da diritto a:

  1. tutela proporzionata alla propria condizione di disabilità, che è diritto alle prestazioni stabilite in relazione alle necessità di sostegno “compresi i sostegni volti a favorire l’inclusione scolastica e lavorativa”;
  2. accomodamento ragionevole;
  3. progetto di vita, previa valutazione multidimensionale.

A chi si applica il procedimento valutativo di base

A tutti, anche minori e persone anziane, escluse in quest’ultimo caso solo quelle non autosufficienti ex art. 4 legge n. 33/2023.

Fasi del procedimento valutativo di base

1. Richiesta certificato medico introduttivo

Chi lo chiede: il diretto interessato e/o il suo rappresentante legale.

Chi lo può redigere: medico di medicina generale, medici dipendenti di ULSS, Aziende ospedaliere, istituti di ricovero/cura a carattere scientifico, centri di diagnosi/cura delle malattie rare, pediatri di libera scelta, specialisti, ecc.

Contenuto del certificato medico introduttivo:
• dati anagrafici, codice fiscale, numero di tessera sanitaria
• documentazione relativa all’accertamento diagnostico (dati anamnestici e catamnestici, esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa)
• diagnosi codificata in base al sistema ICD
• il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.
• Il domicilio dell’interessato (presso indirizzo proprio, o di familiare, o di un patronato o una associazione) dove farsi recapitare le ulteriori comunicazioni inerenti al procedimento di valutazione di base.

2. Trasmissione del certificato medico introduttivo all’INPS

Chi lo trasmette: il diretto interessato e/o il suo rappresentante legale.

Modalità di trasmissione: in forma telematica all’INPS.

Dove sarà registrato: il certificato sarà inserito nel fascicolo sanitario elettronico.

3. Visita per la valutazione di base

Si svolge in un’unica visita collegiale e l’interessato può farsi assistere da un medico o psicologo di propria fiducia, senza diritto di voto e a sue spese.

La Commissione (Unità di valutazione di base) è composta di tre membri, due medici nominati dall’INPS e una figura professionale in materia psicologica o sociale.

La presidenza è del medico INPS (medico legale) e la qualifica dell’altro medico dipenderà dalla condizione della persona (es in caso di minore: pediatra). Viene integrata da un sanitario che rappresenti un’associazione nazionale della disabilità in questione (cecità, sordità, disturbi nel neurosviluppo es Anfass).

Al termine della visita, la commissione informa la persona e/o il suo legale rappresentante del diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, se richiesto dall’interessato, ne può avviare il procedimento.

Il nuovo certificato della condizione di disabilità

All’esito del procedimento di valutazione di base, viene rilasciato il certificato della condizione di disabilità che attesta:
• se vi sono le compromissioni e se sono durature o temporanee;
• se determinano una riduzione del funzionamento della persona (rispetto al dominio della mobilità e dell’autonomia negli atti di vita quotidiana), e vi è necessità di un sostegno continuo (accompagnatoria);
• se la compromissione incide sui domini ICF (attività e partecipazione sociale: apprendimento, studio, lavoro…);
• individua le necessità ed i sostegni che conseguono alla valutazione di base.

Tempistiche del procedimento valutativo di base

Il procedimento di valutazione di base si conclude:

  • Entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo
  • Entro 30 giorni nei casi di soggetti minori
  • Entro 15 giorni nei casi di soggetti con patologie a rapido decorso es. oncologiche

È prevista la possibilità di efficacia anticipata della valutazione di base in itinere (art. 7) nel caso di patologie determinanti gravi compromissioni funzionali.

Efficacia giuridica del certificato

Ha validità illimitata nel tempo, con poche eccezioni (individuate con DM) e in tal caso il termine verrà indicato nello stesso certificato.

Sarà acquisito dal fascicolo sanitario elettronico.

Ha valore di istanza per il conseguimento di prestazioni sociali e socio assistenziali: con esso si accede a tutte le previdenze economiche, a tutte le prestazioni offerte dai servizi pubblici e in convenzione. E sostituisce qualsiasi altra documentazione volta al conseguimento di prestazioni sociali o socio-assistenziali (valore polifunzionale).

È soggetto ad aggiornamento a richiesta dell’interessato (art. 14) in caso di mutamento di fattori (es nuova compromissione) incidenti sulla condizione di disabilità o sulla relativa percentuale.

In assenza di aggiornamento, l’adeguamento alla condizione sopravvenuta è affrontato dalla UVMD (Unita di valutazione multidimensionale) che si occupa del progetto di vita: la valutazione multidimensionale è comunque diretta a progettare, prevedere e calibrare i sostegni da erogare.

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